Pannelli solari: i documenti necessari per detrarre le spese

L'Amministrazione fiscale, con la ris. n. 244/2007, ha puntualizzato sia i requisiti tecnici che devono possedere i pannelli solari al fine di consentire la detraibilità dei costi sostenuti per la loro installazione, sia la certificazione necessaria.

La Finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre, in presenza di determinate condizioni, le spese sostenute per effettuare una serie di interventi di risparmio energetico, tra i quali è prevista anche l'installazione di pannelli solari.
La disposizione della Manovra che contiene l'agevolazione - art. 1, comma 346, della legge 296 del 27 dicembre 2006 - è stata attuata dal D.M. 19 febbraio 2007 (per una breve sintesi dei presupposti e delle caratteristiche dell'incentivo in commento, cfr. A. Piccolo, “La Finanziaria in pillole” [ CI07-124]).
A commento della norma richiamata - che si inserisce in un contesto generale di favore mostrato nei tempi più recenti dal Legislatore nei confronti della produzione di energia da fonti rinnovabili - è ora intervenuta l'Agenzia delle entrate, con la ris. n. 244/E dell'11 settembre 2007, la quale ha fornito alcuni importanti chiarimenti sull'argomento, in risposta ad altrettante istanze sollevate dai contribuenti.

La detrazione
La possibilità di portare in detrazione i costi relativi a interventi di riqualificazione energetica - in tre quote annuali di pari importo e nella misura del 55% - spetta soltanto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, purché adeguatamente documentate. Inoltre, ai sensi del comma 346 sopra citato, gli interventi in commento devono riferirsi all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. La quota detraibile - pari, come detto, al 55% - si determina sugli importi rimasti a carico del contribuente, fino al raggiungimento di un importo detraibile massimo pari a 60.000 euro.

Gli immobili interessati dall’agevolazione
Sono agevolabili soltanto gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici esistenti - anche se finalizzati alla sola produzione di acqua calda - indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza.
Sono pertanto compresi gli immobili strumentali e i fabbricati rurali.
Di conseguenza, il beneficio non si estende agli interventi effettuati in fase di costruzione dell'immobile (in questo senso si è espressa anche la circ. n. 36/E del 31 maggio scorso [ CI07-1174]).

Le caratteristiche tecniche dei pannelli
Le spese sostenute per l'installazione di pannelli solari sono, pertanto, detraibili a condizione che tali impianti siano destinati alla produzione di acqua calda.
Di conseguenza, sono interessate dall'agevolazione tutte le strutture all'interno delle quali si svolgono attività che richiedono la produzione di acqua calda: abitazioni, opifici, piscine, impianti sportivi, case di ricovero e cura, scuole, università ecc.
Questo breve elenco degli edifici idonei ad accogliere impianti per i quali spetta l'incentivo - contenuto anche nella ris. n. 244/E dell'11 settembre 2007, che riprende quanto già sostenuto nella precedente circ. n. 36/E del 31 maggio 2007 - è da ritenersi peraltro non tassativo. Si tenga, inoltre, presente che - ai sensi dell'art. 8 del D.M. 19 febbraio 2007 - i pannelli solari devono essere garantiti per almeno 5 anni e presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975, rilasciata da un laboratorio accreditato.
Qualora il pannello solare presenti certificazioni di qualità diverse da quelle indicate, l'agevolazione è preclusa.

I pannelli solari autocostruiti
Per questo tipo di pannelli, invece, sono sufficienti - in alternativa agli adempimenti ordinari - la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti - secondo le norme UNI vigenti - purché rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione a un corso di formazione da parte del beneficiario.
L'Agenzia delle Entrate ha affermato che il solo possesso della curva di rendimento termico, anche se conforme alla precedente norma UNI 8212-9, non è sufficiente.