ICI e mutui: le iniziative del governo a favore dei proprietari
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008,
il D.L. 27/5/2008 n. 93
Le iniziative finanziarie urgenti varate dal Governo lo scorso 27 maggio, trovano l’ ufficialità con la pubblicazione del Decreto Legge. Esaminiamo nel dettaglio le disposizioni riguardanti la proprietà immobiliare
Dal 2008 l' Ici sull’ abitazione principale viene abolita; l’ eliminazione dall'imposta non riguarda però le ville (categoria catastale A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria catastale A/9) e le abitazioni signorili (categoria catastale A/1). Naturalmente per gli immobili soggetti ad Ici. , in quanto “di lusso” , ed adibiti ad abitazione principale, resta la detrazione. Anche per l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti permane la detrazione, ma a condizione che non risulti locata. L' esenzione totale dall' Ici spetta anche alla casa coniugale del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio e alle unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità. L'esenzione si applica anche alle abitazioni che il Comune (e qui si ritiene assolutamente necessario verificare le relative delibere) assimila a quelle principali, quali
a) l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
b) l’ unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. Qualora l’ assimilazione da parte del Comune avvenisse per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del decreto legge, le unità immobiliari in questione non potranno godere, per il 2008, dell'esenzione, ma solo dell'aliquota agevolata deliberata e della detrazione.
c) Si ritiene, salva verifica della delibera adottata dal Comune, che l’ esenzione debba essere estesa anche alle pertinenze dell’ abitazione principale.
Mutui per l’ acquisto dell’ abitazione principale.
Verrà siglata, entro 30 giorni, una convenzione con l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) riguardante le modalità di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale. La rinegoziazione, da applicarsi dalla prima rata successiva al 1° gennaio 2009, dovrà assicurare la riduzione dell'importo della rata ad un ammontare pari a quello della rata ottenuta applicando all'importo originario del mutuo, il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati al contratto nel 2006. L'importo così calcolato resta invariato per tutta la durata del mutuo. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano originario di ammortamento e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su un conto di finanziamento accessorio al tasso ottenuto in base all' Irs a 10 anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50 per cento. In caso il saldo fosse a favore del mutuatario la differenza sarà imputata a credito sul conto di finanziamento accessorio.
L'eventuale debito del conto accessorio sarà rimborsato dal cliente con rate costanti di importo uguale all'ammontare della rata. Banche e intermediari finanziari che aderiranno alla convenzione dovranno formulare ai clienti le proposte di rinegoziazione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da imposte e tasse. Banche ed intermediari finanziari non dovranno addebitare spese ai clienti.
